Il Decreto Ministeriale 106, dello scorso 15 settembre 2020, emanato a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, disciplina le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. In particolare gli allegati A, B e C descrivono in maniera dettagliata tutte le funzioni legate alla piattaforma informatica del Runts, le informazioni, l’istanza, la tenuta del registro, la trasmigrazione dei dati, etc.

La pubblicazione del Decreto è un atto particolarmente rilevante nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo settore, in quanto disciplina uno degli elementi cardine della riforma ovvero: l’istituzione e la gestione operativa del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Il decreto stabilisce che una volta conclusa l’implementazione della piattaforma sarà definita e comunicata la data da cui sarà possibile iscriversi al RUNTS.

Un elemento di novità rappresentato dall’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore è rappresentato dalla volontà di semplificare e nello stesso tempo di garantire un processo di unificazione e omogenizzazione dell’intero sistema degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà articolato in diverse sezioni (art.46, c.1 del Codice del Terzo settore):

  1. Organizzazioni di volontariato (Odv) (artt.32 a 34 del Codice);
  2. Associazioni di promozione sociale (Aps) (artt. 35 e 36 del Codice);
  3. Enti filantropici (artt.37 a 39 del Codice);
  4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali. Per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel Runts;
  5. Reti associative (41 del Codice);
  6. Società di mutuo soccorso, (artt. da 42 a 44 del Codice);
  7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art .4 del Codice del Terzo settore, diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.

Il decreto norma in modo diverso la procedura di iscrizione al Runts per gli enti non dotati di personalità giuridica e per quelli dotati di personalità giuridica: per questi ultimi è il notaio che dovrà verificare il possesso dei requisiti e depositare i documenti richiesti presso l’Ufficio del Registro unico competente.

L’iscrizione nel Runts avrà effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ets in generale, così come delle qualifiche particolari di organizzazione di volontariato (Odv), associazione di promozione sociale (Aps), società di mutuo soccorso, rete associativa e rete associativa nazionale, e costituirà un elemento fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali collegati a tali qualifiche. L’iscrizione al Runts avrà anche effetto costitutivo della personalità giuridica.

Il Decreto definisce anche le procedure finalizzate all’aggiornamento del Runts (art.20 secondo le modalità previste nell’allegato A), indicando i documenti che gli enti iscritti devono fornire fra cui:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, quando previsto, il bilancio sociale (il termine per il deposito è il 30 giugno di ogni anno);
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  • i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata);
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al Runts.
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L’art 30 del decreto definisce che il processo di popolamento del RUNTS avrà inizio a partire dalla data che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà individuare sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, la quale sancirà di fatto l’operatività del Registro unico.

Da tale momento inizierà il trasferimento nel Runts delle Odv e delle Aps iscritte nei registri regionali e provinciali, e delle Aps iscritte nel registro nazionale.

Entro 90 giorni dalla data stabilita dal ministero del Lavoro le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Runts i dati relativi alle Odv e alle Aps iscritte nei registri al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del Runts (sono invece 30 i giorni che il ministero del Lavoro avrà a disposizione per comunicare al Runts i dati delle Aps nazionali iscritte al giorno antecedente al termine individuato), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020.

Per leggere il decreto e gli allegati clicca qui  https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx